L'abbreviazione dei termini è una misura derogatoria rispetto a procedure giudiziarie o amministrative, la cui esperibilità è subordinata al mancato decorso del tempo.
Non è così per le modifiche riguardanti le condizioni normative, dove il regime derogatorio si applica esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato.
Nel campo dell'edilizia, la legge ha consentito alle regioni di adottare "disposizioni derogatorie" ad alcune norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.