Secondo lo stesso articolo, il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
Una sola assemblea poteva operare in un determinato momento, e ogni sessione, già in corso, poteva essere sciolta se un magistrato era "chiamato fuori" (avocare) dagli elettori.